Associazioni: tutto il consiglio è responsabile in solido

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By Pianeta Volley Aprile 23, 2020 12:00 Updated

Associazioni: tutto il consiglio è responsabile in solido

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Non soltanto il presidente, ma anche gli altri membri del consiglio direttivo dell’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta rispondono della eventuale pretesa erariale in modo personale e solidale, qualora per il periodo di imposta accertato abbiano deliberato e predisposto il bilancio preventivo e consuntivo. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia 225/26/ 2020 depositata il 28 gennaio 2020. A fine di contestare a una associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta la non applicabilità delle agevolazioni ex legge 398/1991 per l’anno di imposta 2011, la direzione provinciale di Brescia notificava gli avvisi di accertamento di Ires, Irap e Iva non solo all’ente e al presidente, ma anche agli altri membri del consiglio direttivo (vice presidente e consiglieri). A seguito delle tempestive impugnazioni da parte di tutti i destinatari degli atti e della riunificazione dei processi, la Ctp di Brescia 516/01/17, pur riconoscendo la non applicabilità delle agevolazioni in capo all’associazione sportiva dilettantistica, non riteneva estendibile la responsabilità personale e solidale ai membri del consiglio, diversi dal presidente. La sentenza di primo grado veniva così appellata dall’ufficio dinanzi alla Ctr Lombardia, sottolineando che per l’anno di imposta accertato i membri del direttivo non solo avevano predisposto il bilancio, ma anche ratificato le condotte fiscalmente illegittime tenute dall’associazione. La Ctr accoglie l’appello dopo aver appurato che nell’anno di imposta accertato tutti i membri del consiglio direttivo avevano avuto un ruolo attivo nella redazione del bilancio e nella assunzione delle scelte poi contestate. Secondo i giudici lombardi, infatti, nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto della medesima associazione (articolo 38 del codice civile) si fonda sull’attività negoziale concretamente svolta. Peraltro, la Ctr rileva come nel caso di associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, in assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente, la responsabilità personale e solidale di coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione mira a tutelare i creditori che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di singoli soggetti, indipendentemente dalla posizione da loro assunta nell’ambito della compagine sociale. In ogni caso, è stato ricordato come tale responsabilità abbia carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione: l’obbligazione di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione (tra le altre, Cassazione 12473/2015).
(fonte Il Sole 24 Ore)

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